Premi di risultato e Certificazione Unica 2017: novità e modalità di compilazione

Come noto, la Legge n. 208 del 2015 (c.d. “Legge di Stabilità 2016”) ha reintrodotto la normativa sulla detassazione dei premi di risultato, nonostante le molte differenze con la previgente disciplina e le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2017.

La Certificazione Unica 2017 pertanto, riflette le novità in commento, presentando una nuova sezione denominata “Somme erogate per premi di risultato”, composta dai punti da 571 a 591.

Di seguito, si riassumono le modalità di compilazione.

Tipologia del premi

In particolare, nei punti occorre indicare il codice 1 nel caso in cui il limite della retribuzione detassabile sia quello di 2000 euro lordi mentre, nel caso in cui la predetta soglia sia quella dei 2500 euro, il sostituto d’imposta dovrà indicare il codice 2.

Importo in denaro ed i benefit

L’importo del premio di risultato deve, invece, essere indicato nei punti 572 e 578 mentre, nel caso in cui il dipendente avesse optato per sostituire lo stesso con un “benefit”, occorre indicare il relativo valore nei campi 573 e 579.

Ovviamente, la somma di quanto riportato nei punti 572, 573, 578 e 579 non deve essere superiore a 2.000 euro o 2.500 euro in armonia, quindi, con il codice indicato nei punti 571 e 577.

Tassazione

Per quanto riguarda i dati relativi alla tassazione, il valore dell’imposta sostitutiva va riportato nei punti 574 e 580 mentre, in caso di sospensione occorrerà valorizzare i punti 575 e 581.

Nell’ipotesi di assoggettamento a tassazione ordinaria occorre indicare l’importo di premi, non eccedenti i 2000 euro o 2500 euro, nei punti 576 e 582. E’ importante specificare che lo stesso valore deve essere riportato nel punto 1 della Certificazione Unica 2017.

Premi corrisposti da altri soggetti

Nella sezione che va dai punti da 583 a 591 vanno specificati i dati relativi ai premi di risultato erogati da altri soggetti.

Nello specifico, nel punto 583 occorre indicare l’importo delle somme relative ai premi di risultato già assoggettato dal precedente sostituto ad imposta sostitutiva e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle a tassazione ordinaria.

Nella casella 584, al contrario, occorre riportare l’importo delle somme relative ai premi di risultato già assoggettato dal precedente sostituto a tassazione ordinaria e per le quali in sede di conguaglio si è provveduto ad assoggettarle ad imposta sostitutiva.

Nel punto 585 bisogna, invece, indicare il codice fiscale del precedente sostituto che ha corrisposto il reddito.

Le istruzioni specificano che le stesse modalità di compilazione essere seguite anche nelle ipotesi di operazioni straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti.

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