Lavoratori impatriati: pubblicato in Gazzetta il decreto attuativo

Il decreto 26 maggio 2016, attuativo del regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015, è stato pubblicato dal Ministero delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016.

Per tali lavoratori, che trasferiscono la loro residenza in Italia, il reddito soggetto ad imposizione fiscali è pari al 70% del reddito prodotto nel territorio dello Stato, alle seguenti condizioni previste dal decreto:

  1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia  nei  cinque periodi  di  imposta  precedenti  il  predetto  trasferimento  e   si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  2. l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio  dello  Stato  in  forza  di  un  rapporto  di  lavoro instaurato  con  questa   o   con   società   che   direttamente   o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  3. l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183  giorni  nell’arco  di  ciascun  periodo d’imposta;
  4. i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di  elevata  qualificazione  o  specializzazione  come definiti dai decreti legislativi 28 giugno 2012, n. 108, e 6 novembre 2007, n. 206.

Accedono al nuovo beneficio anche:

  1. i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno  svolto  continuativamente  un’attività  di  lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori  dall’Italia  negli ultimi ventiquattro mesi o più;
  2.  i cittadini   dell’Unione   europea   che   hanno   svolto continuativamente un’attivita’  di  studio  fuori  dall’Italia  negli ultimi ventiquattro mesi o piu’, conseguendo un titolo  di  laurea  o una specializzazione post lauream.

Si ricorda, tuttavia, che il comma 4 dell’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 ha chiarito che i soggetti di cui sopra (punti 1 e 2) che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni agevolative contenute nella stessa legge (con facoltà di optare per le nuove disposizioni contenute nel decreto in commento).

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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