Con il messaggio n. 306 del 26.01.2016, l’Inps informa che le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, di cui al Decreto legislativo n. 148/2015, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, secondo le seguenti regole:
a) le aziende con più di quindici dipendenti versano un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti. In caso di dirigenti due terzi del suddetto contributo sono a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;
b) le aziende che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti versano un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti. In caso di dirigenti due terzi del suddetto contributo sono a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.
Tuttavia, l’Istituto specifica che, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015, i datori di lavoro di cui alla suddetta lettera a) che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione dal 1° gennaio 2016. Le modalità di denuncia e di versamento sono quelle già adottate per il Fondo di solidarietà residuale, e stabilite con la circolare n. 100/2014. L’Inps avvisa che le aliquote contributive verranno conseguentemente aggiornate a decorrere dal mese di competenza gennaio 2016.
Per quanto riguarda le aziende di cui alla suddetta lettera b) o comunque non ancora rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, l’Istituto specifica che le relative istruzioni verranno fornite dopo l’adozione dell’atteso decreto.
Fonte: Inps

