NASPI: i chiarimenti dell’Inps sui profili contributivi

L’Inps, con messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, fornisce chiarimenti circa i profili contributivi connessi al finanziamento della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI).

Nella generalità dei casi, il contributo è stabilito nella misura complessiva di 1,61% (1,31% + 0,30% ex art. 25, L. 845/1978).

Sul contributo base (1,31%), specifica l’Istituto, trovano applicazione le eventuali riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 della legge n. 388/2000 ed all’art. 1, c. 361, della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8 del D.L. n. 203/2005, previste in relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, al Fondo di Tesoreria, ovvero nelle ipotesi di liquidazione mensile della Qu.I.R. senza accesso al Finanziamento assistito da garanzia.

Con riferimento al contributo addizionale, fissato nella misura di 1,40% della retribuzione imponibile, quest’ultimo è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

L’Inps ricorda che sono esclusei dall’obbligo del relativo versamento le seguenti categorie di soggetti:

  • – lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • – lavoratori dipendenti (a tempo determinato) delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
  • – apprendisti;
  • – lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963.

Inoltre, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, sono parimenti esclusi i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Relativamente al contributo sulle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato realizzatesi da “maggio 2015”, la soglia annuale di quest’ultimo corrisponde a € 489,95 e l’importo massimo – riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi – è di € 1.469,85.

L’Istituto specifica che, con riferimento ai periodi 2013 – 2015, non opera il suddetto obbligo contributivo di nelle seguenti situazioni:

  • – licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
  • – interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Fonte: Inps

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