INTERPELLO N. 3/2015: benefici economici e contributivi di cui alla L. n. 92/2012, art. 4, comma 12 – cause ostative

L’Unione Nazionale Istituti di Vigilanza ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 4, comma 12, L. n. 92/2012, concernente la disciplina degli incentivi economici e contributivi all’assunzione.

In particolare, l’istante chiede di chiarire se gli incentivi previsti dalla disposizione normativa sopra citata per le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità spettino anche nei seguenti casi:

  • nei confronti di imprese per cui è stato omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis, L. fallimentare;
  • ad imprese che, a seguito di licenziamenti collettivi effettuati per crisi aziendale, intendono assumere gli stessi lavoratori licenziati per cui vige il diritto di precedenza anche dopo i successivi sei mesi dalla data di licenziamento, in virtù di accordi sottoscritti dalle organizzazione sindacali territoriali firmatarie del CCNL di categoria;
  • per imprese che, in caso di cambio appalto per servizi identici e ripetitivi, non procedono all’assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa in conformità alla clausola sociale prevista dal CCNL di categoria.

Secondo il Ministero del Lavoro, laddove le imprese intendano assumere i medesimi lavoratori licenziati per crisi aziendale, in violazione di un diritto di precedenza contemplato dal CCNL di categoria anche dopo i successivi sei mesi dalla data del licenziamento previsti dalla legge non possano fruire degli incentivi in argomento in quanto si tratterebbe di assunzioni disposte in violazione di un preesistente obbligo contrattuale.

Analogamente, a parere del Ministero del Lavoro, costituisce violazione di un precedente obbligo stabilito dal CCNL di categoria la fattispecie prospettata dall’istante, ovvero qualora l’impresa, nel caso di cambio appalto, non proceda alla assunzione dei lavoratori già occupati da altra impresa.

Infine, sempre secondo il Ministero del Lavoro, la disciplina sopra richiamata trova applicazione anche nelle ipotesi in cui l’azienda abbia sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. debitamente omologato dal Tribunale.

Fonte: Ministero del Lavoro

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