Con la circolare n. 2/E del 13 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) in materia di tassazione delle forme pensionistiche complementari.
Nello specifico, il comma 621 dell’articolo 1 ha aumentato al 20 per cento la misura dell’imposta sostitutiva da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare.
Inoltre, il comma 622 contiene misure riguardanti la modalità di determinazione della base imponibile del predetto risultato di gestione delle forme di previdenza complementare, volte ad assicurare che i redditi dei titoli del debito pubblico italiani e di Paesi collaborativi, percepiti da forme pensionistiche complementari, siano sottoposti ad imposizione nella misura del 12,50 per cento.
Infine, il comma 624, in deroga allo Statuto del contribuente, prevede che la nuova misura di imposizione si applichi sostanzialmente dal periodo d’imposta 2014 con modalità di determinazione della base imponibile che assicurino l’imposizione nella previgente misura dell’11,50 per cento relativamente al risultato di gestione riferibile alle erogazioni effettuate nel corso del 2014.
Fonte: Agenzia delle Entrate

