Il cumulo di incentivi nei rapporti di lavoro

Le opportunità di ridurre il costo del lavoro ricorrendo a rapporti di lavoro incentivati, come l apprendistato, o il nuovo contratto a tutele crescenti per i rapporti di lavoro instaurati unicamente nel 2015, offrono in effetti un grande sostegno alle aziende che tal volta vedremo si traduce in un vero e proprio finanziamento per le imprese: l’elemento caratterizzante in questi casi ė il cumulo di incentivi.

Grazie al cumulo infatti, se pur nel rispetto di determinati limiti, è possibile fruire di risorse in misura superiore rispetto al costo del lavoro che lì azienda avrebbe sostenuto.

Nel caso di contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ė infatti possibile (come disposto dal decreto 11/2015 del Ministero del lavoro) godere contemporaneamente della contribuzione agevolata per gli apprendisti e dei benefici introdotti dal programma europeo garanzia giovani.

In riferimento a questi ultimi però il beneficio non potrà superare il 50% dei costi salariali.

Come per l’apprendistato anche il ricorso al bonus occupazionale del 2015 è cumulabile con i benefici introdotti dalla garanzia giovani, in tal caso però la possibilità di cumulo con altri incentivi e molto più ampia, in quanto vi rientrano le assunzioni per lavoratori disabili o di percettori di aspri o di lavoratori iscritti presso le liste di mobilità.

La possibilità, accordata dal legislatore di cumulare i benefici, diventa talvolta una vera e propria forma di finanziamento alle quali le aziende faranno bene a non rinunciare, riuscendo così a coniugare un incremento dei livelli occupazionali senza incorrere in un incremento il costo contributivo del lavoro.

Il cumulo dei benefici è in effetti uno strumento che la nostra legislazione già aveva conosciuto, come ad esempio, per le assunzioni di lavoratori provenienti dalle liste di mobilità era ed è ancora possibile usufruire della contribuzione fissa prevista per gli apprendisti e congiuntamente far percepire all’azienda come premio, il 50% dell’indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore.

Non mancano dunque gli strumenti utili ad incentivare l’occupazione, ma dobbiamo ricordare che le risorse utili al finanziamento di tali nuove misure sono derivate dall’abrogazione definitiva della legge 407/90 la quale, accordava, per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, lo sgravio totale dei contributi a carico azienda per un periodo massimo di un triennio.

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