L’indennità è riconosciuta per il periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026 ed è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione dell’attivita’ non superiore a quindici giorni, fino a un massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario.
La misura e’ finanziata nel limite complessivo di 78,8 milioni di euro per il 2026. L’Istituto provvedera’ al monitoraggio delle domande presentate e delle risorse disponibili, comunicando periodicamente gli esiti dell’attivita’ ai Ministeri competenti.
La misura e’ destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ai professionisti e ai titolari di attivita’ di impresa iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, residenti, domiciliati o operanti nei Comuni individuati dal provvedimento emergenziale e costretti a sospendere l’attivita’ lavorativa a causa degli eventi meteorologici.
Per accedere al beneficio e’ necessario che l’attivita’ lavorativa fosse gia’ avviata alla data del 18 gennaio 2026 e che il richiedente risultasse iscritto a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza.
L’INPS procedera’ alle verifiche successive sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, anche in collaborazione con altre Amministrazioni ed Enti competenti. In caso di assenza dei requisiti previsti dalla legge, l’Istituto procedera’ al recupero delle somme eventualmente erogate indebitamente, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
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