Il pagamento differito e rataizzato del TFS
La Corte costituzionale, con l’ordinanza n.25 del 2026, depositata il 5 marzo, è tornata sul tema del pagamento differito e rateizzato del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici cessati per il raggiungimento dei limiti di età o di servizio.
Le norme di riferimento (l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997 e l’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010) prevedono, per buona parte dei dipendenti pubblici, che il TFS non venga corrisposto subito, ma solo dopo un significativo lasso di tempo a cui va aggiunta, per gli importi più elevati, anche la rateizzazione in due o tre tranche annuali.
In altre parole, la somma maturata dal lavoratore viene resa disponibile a distanza di molti mesi, o addirittura anni, dalla sua uscita.
Tra principi costituzionali ed esigenze di contenimento della spesa pubblica
I TAR delle Marche, Lazio e Friuli-Venezia Giulia hanno rimesso nuovamente la questione alla Corte costituzionale sostenendo che questo meccanismo è in contrasto con il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente, garantito dall’art. 36 Cost.
Nonostante le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’INPS, la Corte ha, comunque, ritenuto proponibili le questioni sollevate dai giudici amministrativi.
Nel merito, l’ordinanza si pone in continuità con le sentenze del n.159 del 2019 e n. 130 del 2023 con le quali la Corte aveva già chiarito che il principio della giusta retribuzione riguarda anche il “quando” e non solo il “quanto”.
Il rinvio e la rateizzazione del TFS, due soluzioni che rispondevano al bisogno di contenimento della spesa pubblica, si sono trasformate nel tempo in misure strutturali che non sono, quindi, in linea con i principi costituzionali prima richiamati.
Alla ricerca di un nuovo equilibrio
La Corte sottolinea come gli interventi legislativi volti a contenere questo fenomeno, come le misure più favorevoli per i lavoratori invalidi e la riduzione (a partire dal 2027) del termine di liquidazione da dodici a nove mesi, non siano sufficienti.
Tuttavia, pur evidenziando che la disciplina vigente e gli interventi correttivi proposti non siano idonei a colmare l’incompatibilità del sistema con l’art. 36 Cost., la Corte sceglie ancora di non pronunciare l’illegittimità costituzionale.
La ragione dietro questa scelta è l’effetto che questa comporterebbe, a causa dell’effetto retroattivo si porrebbe, infatti, un peso enorme sulle casse dello Stato che sarebbero costrette a erogare nell’immediato una quantità enorme di TFS già maturati.
Intervento necessario del Legislatore
La Corte vuole dare la possibilità allo Stato di distribuire questo peso richiamando nell’ordinanza lo “spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale”.
Da questo deriva la scelta del rinvio dell’udienza al 14 gennaio 2027 consentendo un ulteriore lasso di tempo per consentire un intervento normativo che riporti la materia all’interno dei confini delineati.
L’ordinanza non attribuisce, quindi, una vittoria immediata ai dipendenti pubblici, ma ribadisce un principio e rafforza il quadro già tracciato negli anni precedenti.
Ora sta al legislatore utilizzare questo lasso di tempo per costruire delle proposte sostenibili e allo stesso tempo conformi alle indicazioni della consulta, se così non dovesse essere, le conseguenze sembrerebbero essere già scritte.
Edoardo Todrani
La Rocca e Associati S.p.A.

