TFR: computabili le voci non espressamente escluse dal CCNL (2)

La Corte ha inoltre censurato l’erronea attribuzione ai lavoratori dell’onere di individuare la norma collettiva che imponesse l’inclusione delle voci nel TFR.

Richiamando la propria giurisprudenza consolidata ha ribadito che  la retribuzione utile al TFR comprende tutte le somme aventi natura non occasionale e non riconducibili a rimborso spese.

L’esclusione di una o più voci dalla base retributiva – si legge nella decisione – “costituendo deroga all’indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l’inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca”.

Pertanto, è il datore di lavoro a dover dimostrare l’esistenza di una clausola collettiva derogatoria che escluda la computabilità di specifiche indennità.

Gli Ermellini, ciò posto, hanno rilevato l’omesso esame, da parte della Corte d’Appello, di tutte le voci retributive dedotte in giudizio.

Era mancata l’indagine “ex post” sulla natura delle somme corrisposte, necessaria per verificare se fossero state erogate in maniera continuativa e con funzione corrispettiva rispetto alla prestazione.

Principi di diritto affermati  

Dalla pronuncia emergono tre principi volti ad orientare la corretta applicazione dell’art. 2120 c.c..

  • Principio di onnicomprensività della retribuzione utile al TFR: Rientrano nella base di calcolo tutte le somme corrisposte con carattere non occasionale e con funzione retributiva, a prescindere dalla loro denominazione contrattuale.
  • Necessità di una esclusione espressa nel contratto collettivo: La deroga al principio generale è possibile solo mediante una clausola chiara, specifica e inequivoca che vieti la computabilità di determinate voci. L’elencazione di alcune indennità nel CCNL non comporta l’esclusione automatica delle altre.
  • Accertamento ex post della natura delle indennità: Il giudice deve verificare concretamente la continuità dell’erogazione e il collegamento con la prestazione lavorativa. La mera incertezza originaria dell’importo non è sufficiente a qualificare l’emolumento come occasionale.

La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che dovrà riesaminare tutte le voci oggetto di domanda applicando i principi indicati dalla Suprema Corte.

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