Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26609 del 2 ottobre 2025– Sezione Lavoro.
La decisione, che trae origine da una controversia relativa a un dirigente licenziato per presunti errori gestionali in una commessa estera, offre un’ulteriore precisazione dei confini applicativi del potere datoriale di recesso nel rapporto dirigenziale, in cui il vincolo fiduciario assume un rilievo centrale.
La perdita di fiducia – se motivata e documentata – può costituire di per sé un valido presupposto per il licenziamento del dirigente, soprattutto quando deriva da carenze di coordinamento e vigilanza nell’esercizio delle funzioni, purché il recesso non sia arbitrario e rispetti i principi di buona fede e correttezza
Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato quanto già precisato dalla giurisprudenza di legittimità: per la giustificatezza del licenziamento del dirigente non serve una verifica puntuale delle singole condotte, ma una valutazione complessiva che escluda l’arbitrarietà del recesso, basata su circostanze idonee a compromettere il rapporto fiduciario, proporzionate ai poteri e alle responsabilità del dirigente.
In particolare, è stato ribadito che:
“In tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente)”.
.Nelle sue conclusioni, la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la valutazione del comportamento del dirigente deve essere unitaria e complessiva, tenendo conto: delle funzioni ricoperte; del grado di autonomia decisionale; dell’incidenza delle condotte sull’interesse aziendale.
Nel caso specifico un dirigente di una società di costruzioni era stato licenziato per irregolarità nella gestione di una commessa in Svezia. Gli veniva contestata la mancata traduzione di documenti necessari alla gara e l’insufficiente istruttoria tecnico-economica pre-gara, che aveva comportato una sottostima dei costi e del personale
La Corte ha confermato la legittimità del licenziamento, ritenendolo assistito da giustificatezza. Non è necessaria una verifica analitica delle condotte, ma una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso e accerti la perdita di fiducia nel dirigente.
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