L’articolo 26 della legge n. 131 del 2025 sulle zone montane reca misure per l’agevolazione del lavoro agile nei piccoli comuni montani, ai fini di un loro ripopolamento.
Viene infatti riconosciuto, per gli anni dal 2026 al 2030, uno sgravio contributivo ai datori di lavoro che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa.
L’incentivo è riconosciuto per ciascun lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:
- che non abbia compiuto 41 anni di età;
- che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti rientrante tra quelli definiti con D.P.C.M.;
- che trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano.
La misura dell’esonero contributivo, che non comprende premi e contributi INAIL, si riduce in base all’annualità di fruizione nel seguente modo:
| Anni | Percentuale sgravio contributi | Limite massimo annuale (€) |
| 2026 – 2027 | 100% | 8.000 |
| 2028 – 2029 | 50% | 4.000 |
| 2030 | 20% | 1.600 |
Il limite massimo annuale è riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione inoltre:
- non è cumulabile con l’agevolazione a regime di cui godono i territori montani particolarmente svantaggiati, consistente nella riduzione nella misura del 75% dei contributi a carico dei datori di lavoro (ex art. 1, c. 45, L. 220/2010);
- si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis.
È affidato ad un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’agevolazione, nel rispetto del limite massimo di spesa fissato (18,5 milioni di euro nell’anno 2026, 21,8 milioni di euro nell’anno 2027, 12,5 milioni di euro nell’anno 2028, 10,9 milioni di euro nell’anno 2029, 5,4 milioni di euro nell’anno 2030 e 0,7 milioni di euro nell’anno 2031).
Fonte: web
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