A fare chiarezza con Adnkronos/Labitalia l’avvocata Lilla Laperuta, esperta di Diritto del lavoro e contratti pubblici.
“Di rilievo – sottolinea l’avvocata Laperuta – è la previsione contemplata dall’articolo 2. Le ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell’indennità e della copertura figurativa, sono riconosciute ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati: affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce; ovvero affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%; previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata”.
“Questo diritto – avverte – è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%”.
“Nel settore privato l’indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e, successivamente, dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’ente previdenziale. Queste tutele, per espressa previsione dell’articolo 2 della legge 106/2025, troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026”, conclude.
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