Con l’ordinanza n. 19467 del 15.07.2025, la Cassazione ha affermato che, per la determinazione del minimale contributivo, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, si fa riferimento alla retribuzione spettante ai lavoratori di un determinato settore in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, senza che detto importo possa essere derogato in pejus dai contratti di prossimità.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella retribuzione che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”).
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