Sempre con l’intento di contrastare lo spopolamento nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, l’articolo 28 del ddl sulle zone montane riconosce, in via strutturale, a decorrere dall’anno 2025, un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe comunale successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.
Il bonus è erogato entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui.
Importo, criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio sono determinati con decreto interministeriale.
Le erogazioni relative all‘assegno unico e universale non rilevano nel valore del contributo una tantum.

