Lavoro autonomo: nuova tassazione, i quesiti dei commercialisti all’Agenzia (4)

Bonus edilizi e plusvalenza da differenziale: nuova rilevanza fiscale

In riferimento al terzo quesito, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire la natura e l’imputazione temporale del differenziale positivo (ossia il guadagno) derivante dall’acquisto, a prezzo scontato, di un credito d’imposta da bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.

Lo studio associato istante aveva infatti acquisito tale credito, originato da interventi edilizi, a un valore inferiore rispetto al suo valore nominale, da utilizzare in compensazione nel tempo. Nella previgente disciplina, secondo quanto già affermato nella risposta n. 472/2023, questo differenziale non era imponibile: non era infatti riconducibile né ai redditi di lavoro autonomo (che includevano solo compensi e specifiche plusvalenze), né ai redditi diversi.

Mancando una previsione normativa espressa, il guadagno realizzato su tali operazioni sfuggiva all’imposizione fiscale. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2024, l’introduzione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR, riformulato dal D.Lgs. 192/2024) cambia radicalmente la prospettiva.

Tale principio stabilisce che concorrono al reddito “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale”, includendo di fatto anche componenti atipici e non direttamente riconducibili a prestazioni professionali. Alla luce di questo nuovo criterio generale, l’Agenzia ritiene che sia il valore nominale del credito acquistato sia il relativo costo sostenuto debbano concorrere alla determinazione del reddito professionale, secondo le regole del principio di cassa.

Quanto alla tempistica di rilevazione:

  • Il costo di acquisto del credito rileva nell’anno in cui viene sostenuto (cioè pagato dallo studio);
  • Il valore nominale del credito, invece, assume rilevanza fiscale nel periodo d’imposta in cui viene effettivamente utilizzato in compensazione per il pagamento di imposte e contributi da parte dell’associazione professionale.

In sintesi, dal 2024 in poi, il differenziale positivo derivante da operazioni di acquisto di bonus edilizi non è più fiscalmente neutro, ma rappresenta a tutti gli effetti un provento imponibile ai fini del reddito di lavoro autonomo, soggetto a tassazione secondo criteri ordinari e coerenti con la nuova impostazione “onnicomprensiva” del sistema fiscale dei professionisti.

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