Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato.
La domanda da parte del diretto interessato, suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, può essere effettuata tramite: contact center gratuito da rete fissa) o a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, da rete mobile; enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande sono presentate utilizzando il modulo disponibile online.
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
La facoltà del lavoratore di presentare in proprio l’istanza in parola è stata introdotta con la” Legge n. 203 del 2024 (12 gennaio 2025) e illustrata con la Circolare n. 48 del 24 febbraio 2025. Una volta pagata la somma, i contributi vengono riconosciuti ai fini pensionistici.
L’Inps ha il compito di gestire il processo di richiesta e approvazione del riscatto, verificando i requisiti e le dichiarazioni dei lavoratori interessati. Sono previsti specifici criteri di esame, finalizzati a certificare la veridicità delle domande e a evitare abusi del sistema.

