L’ammontare minimo dell’imposta di bollo che i gestori devono versare per i portafogli di criptovalute appartenenti ai clienti è (almeno al momento) stabilito in 1 euro.
Questo chiarimento relativo alle criptoattività è stato fornito nei giorni scorsi durante la replica a una interrogazione parlamentare alla Camera in Commissione Fatta eccezione per i casi in cui l’imposta non è applicabile, la somma deve essere pagata anche qualora il valore del wallet del cliente risulti inferiore all’importo richiesto come imposta.
Precisazione imposta di bollo su comunicazione di cripto-attività.
La sottosegretaria presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, ha fornito dettagli sull’applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR, che regola l’ammontare dell’imposta di bollo da versare in relazione alle comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari ai propri clienti.
Questa disposizione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2023. Richiamando un precedente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, viene precisato che l’importo su cui calcolare l’imposta è quello registrato alla fine del periodo di riferimento o, in mancanza di questo, quello risultante al 31 dicembre di ogni anno.
Qualora tale valore non fosse disponibile, si dovrà considerare il prezzo di acquisto delle cripto-attività. Indipendentemente dall’ammontare detenuto nel wallet di criptovalute del cliente, l’intermediario è tenuto a versare l’imposta di bollo per un importo minimo di 1 euro. Anche qualora la comunicazione non venga realmente recapitata al cliente, si presume comunque che venga inviata almeno una volta all’anno. In pratica, per gli intermediari finanziari, i clienti che possiedono cripto-attività con un valore inferiore a 1 euro non solo non generano profitti, ma costituiscono anche un costo (almeno dal punto di vista economico). Questo perché l’obbligo di versare l’imposta di bollo minima di 1 euro rimane comunque valido, in attesa di poter recuperare tale importo dal cliente.

