Come deve essere scelto il “Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori” (RLS)?
Lo ha ricordato in questi giorni il ministero del Lavoro nel parere fornito all’interpello n. 5 -2024.
Il quesito (avanzato da un’altra amministrazione centrale) entrava nel dettaglio delle disposizioni previste dall’art. 47 del decreto legislativo 81/2008.
Nell’azienda con più di 15 lavoratori il Rappresentante deve essere un lavoratore appartenente ai sindacati.
L’elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avvenire in ogni azienda o unità produttiva nell’ambito delle rappresentanze sindacali.
In loro assenza, il Rappresentante deve essere eletto all’interno dell’azienda.
Lo ha ricordato la Commissione di settore nella risposta fornita, menzionando la normativa di riferimento “gli articoli 2 e 47 del decreto sulla sicurezza e alcuni dei principali interpelli in materia, tra cui il n. 20 del 6 ottobre 2014 e il n.4 del 6 giugno 2023”.
“L’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della L. 300 del 1970”.
Fonte: Interpello n.5 del 2024 e D.Lgs. 81/2008.

