Rilasciate le istruzioni operative per le prestazioni del Fondo di solidarietà del settore dei servizi ambientali

Con la circolare n. 85 del 26 luglio 2024, l’INPS ha fornito le prime istruzioni circa le prestazioni di sostegno al reddito erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per il personale dei servizi ambientali.

I Fondi in questione, già costituiti nel gennaio del 2022, avrebbero dovuto adeguarsi alle norme contenute all’interno del decreto legislativo n. 148/2015, in particolare al comma 7-bis dell’articolo 26, che prevede l’obbligo di ricomprendere nel campo di applicazione degli stessi anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Ai fini dell’adeguamento della disciplina, è stato emanato il decreto interministeriale del 29 settembre 2023, entrato in vigore l’11 novembre 2023.

Lo scopo del Fondo è quello di garantire al personale del settore dei servizi ambientali tutele in costanza di rapporto di lavoro e di attuare interventi economici e formativi. In particolare, lo stesso provvede alla corresponsione di un assegno di integrazione salariale per i lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o dalla sospensione dell’attività, all’erogazione sia di prestazioni integrative rispetto alla NASpI che di assegni straordinari per il sostegno al reddito e, infine, al finanziamento di alcune prestazioni per la formazione o la riqualificazione professionale dei lavoratori.

Rientrano nel campo di applicazione del Fondo i datori di lavoro del settore dei servizi ambientali di cui alla tabella dell’Allegato n.2 presente nella Circolare n. 86/2021.

Per adeguamento della disciplina, verranno ricompresi nel campo di applicazione anche i datori di lavoro che abbiano almeno un dipendente, in virtù del disposto di cui al D. L. 29 settembre 2023.

Diverse le prestazioni garantite dal Fondo, tra cui:

  • L’erogazione di un assegno di integrazione salariale;
  • L’erogazione di prestazioni integrative rispetto alla NASpI;
  • L’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito;
  • Il finanziamento di programmi di formazione;
  • Il versamento, in via opzionale, dei contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o dalla sospensione dell’attività, ad esclusione della classe dirigenziale, compresi gli apprendisti con qualunque tipologia contrattuale e i lavoratori a domicilio.

In riferimento all’aliquota contributiva, si prevede la percentuale dello 0,45% per i datori che occupano, nel semestre di riferimento, fino a 15 dipendenti, per coloro che invece occupano più di 15 dipendenti nello stesso arco temporale, si applicherà una percentuale pari allo 0,65%. La contribuzione in oggetto è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori di cui prima.

Ecco il testo della circolare.

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