Tassata separatamente l’idennità risarcitoria decisa dal giudice

Con l’interpello n.130/2024 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile alle somme versate a titolo risarcitorio. Nel caso specifico, l’agenzia è chiamata a stabilire il trattamento fiscale da applicare all’indennità riconosciuta dal giudice a favore di una lavoratrice per la quale era stata accertata l’illegittimità del contratto di somministrazione per superamento dei limiti quantitativi previsti.

Confermato che la società istante, a prevalente partecipazione pubblica, non sia assimilabile ad un ente pubblico, con conseguente inapplicabilità della disciplina sul pubblico impiego l’indennità risarcitoria decisa dal giudice

Una volta confermato che per la società istante, sebbene a partecipazione pubblica, sia inapplicabile la disciplina del pubblico impiego, l’unico effetto connesso alla violazione accertata dal giudice è la condanna da parte del datore di lavoro a corrispondere a favore del lavoratore “un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR” ai sensi dell’art 39 co. 2 Dlgs. 81/2015.

Nella risposta l’Agenzia con una breve ricostruzione della normativa e della giurisprudenza in materia ribadisce l’orientamento consolidato per il quale le somme versate a titolo di ristoro per la perdita di redditi (c.d. lucro cessante) sono soggette a tassazione. È invece esente l’indennità finalizzata a risarcire un danno economico patrimoniale patito dal lavoratore (c.d. danno emergente) vista l’assenza di una funzione sostitutiva o integrativa del reddito.

Tenuto conto che l’indennità riconosciuta dal giudice ai sensi dell’art. 39 co. 2 Dlgs. 81/2015 “ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive” l’agenzia ritiene che la stessa rientri nell’ambito del c.d. lucro cessante.

Per ultimo l’agenzia ritiene che le somme decise dal giudice debbano essere tassate separatamente in quanto ai sensi dell’art. 17 del TUIR sono tassati separatamente gli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.

Leggi l’interpello.

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