Sì dal Garante Privacy a Codice di condotta delle Agenzie per il lavoro

Vietato “spiare” opinioni politiche, religiose o sindacali dei lavoratori, spiare gli account personali, effettuare preselezioni sulla base di informazioni personali come stato civile o altro, anche se con il consenso dei candidati. Sono alcune “buone prassi” a cui si impegnano di aderire le Agenzie per il lavoro con l’approvazione da parte del Garante della Privacy del Codice di condotta proposto proprio da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro.

Il codice introduce significative previsioni a tutela dei candidati a posizioni lavorative, anche a prevenire possibili discriminazioni nell’accesso al mercato del lavoro. Sono buone prassi per il corretto trattamento dei dati nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale.

L’approvazione è avvenuta con il provvedimento n.12 dell’11 gennaio 2024 e ha ufficializzato contestualmente il relativo Organismo di Monitoraggio.

L’Organismo sarà un ente indipendente formato da tre componenti, chiamato a verificare l’osservanza del Codice da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.
Il Codice è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta del primo Codice di Condotta interamente redatto ai sensi del GDPR in Italia in attuazione degli articoli 40 e 41 del Regolamento UE 2016-679.

Il Codice stabilisce regole precise per il trattamento dei dati personali tarate sulle particolarità e sulle necessità specifiche del settore. Obiettivo promuovere una corretta applicazione del GDPR, aumentare la certezza del diritto per titolari e responsabili del trattamento e rafforzare la fiducia degli interessati sui dati che li riguardano.


Nella fase che precede l’assunzione, le Agenzie non dovranno reperire informazioni attraverso la consultazione di profili social destinati alla comunicazione interpersonale. 

Le informazioni on line potranno essere raccolte esclusivamente se rese disponibili su canali social che abbiano natura professionale, e solo per quanto riguarda la competenza richiesta.


Le Agenzie per il lavoro, inoltre, non potranno acquisire referenze professionali del candidato presso precedenti datori di lavoro nè comunicarle ai clienti per conto dei quali è effettuata la ricerca di personale, senza una “previa autorizzazione esplicita del candidato”.

Provvedimento dell’11 gennaio 2024.

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