La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9427 del 5 maggio 2023, ha stabilito che la produzione in giudizio della lettera raccomandata, con la relativa ricevuta di spedizione dall’ufficio postale, costituisce prova certa dell’avvenuta consegna della contestazione disciplinare al lavoratore.
Secondo i giudici, da ciò consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell’articolo 1335 c.c.
La suddetta presunzione può ritenersi superabile solamente dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato nell’impossibilità di non averne notizia, senza sua colpa. Data l’assenza di tale evidenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal lavoratore.

