Legittimo l’inadempimento del lavoratore in caso di attività rischiose. Nel caso trattato dalla corte di Cassazione ord. n. 770 del 2023 si conferma la condanna del datore di lavoro nel caso di licenziamento disciplinare illegittimo.
Nel caso specifico alla cassiera di un supermercato era stato contesta di non aver adempiuto ai suoi compiti, lasciando uscire 3 clienti senza di fatto opporsi al fatto che avessero prepotentemente comunicato e pagato solo parte della loro spesa; la dipendete al fatto i questione aveva chiesto il supporto della guardia giurata che però non aveva agito fino all’arrivo delle forze dell’ordine.
Secondo la corte di appello di Roma e secondo i Supremi giudici hanno ritenuto che la condotta contestata, sebbene esistente, non fosse meritevole di alcuna sanzione espulsiva in quanto priva del carattere di illiceità, cioè non rilevante dal punto di vista disciplinare. Questo in quanto il datore di lavoro avrebbe mancato di adempiere ai propri obblighi di sicurezza sul lavoro ex art 2087 c.c.
Legittimo l’inadempimento del lavoratore in caso di attività rischiose.

