Nessun rimborso per il videoterminalista per l’acquisto di occhiali da vista. L’INAIL alla luce della normativa dell’art 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 e della sentenza della corte europea C-392/21 ha pubblicato la circolare n. 11 del 2023 riguardante i lavoratori videoterminalisti (VdT), ricordando che salvo casi particolari avviene ogni due anni con riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.
L’oftalmologo se rileva dei deficit visivi propri del dipendente, al quale è possibile applicare una correzione con normali occhiali da vista, prescriverà questa tipologia di correzione, la quale non potrà essere posto a carico dell’imprenditore in quanto non sarebbe indicato né come “dispositivi di protezione individuale” (DPI), né come “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV).
Pertanto, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione i quali potranno essere posti a carico del datore di lavoro.
Nessun rimborso per il videoterminalista per l’acquisto di occhiali da vista.

