Licenziamento per mancata esecuzione delle ore di straordinario. Con l’ordinanza n. 10623 del 20 aprile 2023, la Suprema Corte di cassazione, è intervenuta confermando il licenziamento irrogato a un lavoratore da parte della propria azienda di appartenenza, per la mancata effettuazione delle ore di straordinario richieste.
Il fatto affrontato riguardava, il licenziamento di un prestatore di lavoro a cui veniva contestata la mancata effettuazione del lavoro straordinario nel periodo tra il 9 e il 27 maggio 2016, condotta ritenuta in contrasto con una direttiva aziendale per mezzo della quale era stato stabilito l’aumento dell’orario lavorativo per espresse ragioni produttive.
Il dipendente, dopo il rigetto del giudice di reclamo contro la sua impugnativa avverso il recesso, si era rivolto alla Corte di cassazione, dove la sanzione espulsiva diventa definitiva, ritenendo grave il rifiuto del dipendente allo svolgimento di ore di straordinario, capace di determinare disagi organizzativi, evidenziando una forte assenza di “spirito di collaborazione” non curandosi degli interessi aziendali.
La Corte di cassazione, tuttavia, precisa come il licenziamento debba essere qualificato come per giustificato motivo soggettivo e non, come previsto in origine, per giusta causa riconoscendo al dipendente licenziato il preavviso.
Licenziamento per mancata esecuzione delle ore di straordinario.

