Molestie sessuali sul luogo di lavoro. Il tribunale di Rimini, nelle vesti di giudice del lavoro, sanziona l’ente comunale nel quale lavora la ricorrente in seguito ad un diverbio nel quale il collega poneva atteggiamenti molesti nei confronti della lavoratrice.
Il datore di lavoro assumendo informazioni sommarie, rileva in effetti il comportamento molesto del lavoratore, ma, soffermandosi sul diverbio trascorso tra le parti, pone una sanzione verbale nei confronti di entrambi.
Il giudice, con la sentenza n. 181 del 10 novembre 2022, rileva che il comportamento del collega della ricorrente potesse configurare reato di molestie sessuali ex art. 26 comma 1 Dlgs. 198/2006 e che il CCNL enti locali, applicabile al caso concreto, stabilisce che il datore di lavoro che riscontra un’attività di molestie sessuali nei confronti di un altro lavoratore dovrà sanzionare il molestante con la sospensione della retribuzione da un minimo di 11 giorni ad un massimo di 6 mesi, si riscontra che il datore di lavoro non ha effettivamente preso in considerazione il fatto.
Così il giudice condanna il datore di lavoro ex. Art. 2087 c.c. e all’art. 57 del Dlgs 165/2001 al risarcimento dei danni non patrimoniale alla lavoratrice.
Molestie sessuali sul luogo di lavoro.

