Certificazione medica estera: valida se emessa con Apostilla. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24697 del 2022, ha stabilito che i certificati medici prodotti da stati esteri, considerati come atti pubblici devono essere ricompresi tra quei documenti sottoposti alla disciplina della convenzione dell’AJA del 1961, la quale stabilisce che gli atti pubblici esteri, per essere riconosciuti in Italia, debbano essere supportati da un’ “Apostilla” (trattasi di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di un’autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso).
La certificazione medica inviata dalla X, per avere valore giuridico in Italia, avrebbe dovuto contenere, quindi, la Apostille. In caso negativo, la certificazione è priva di ogni valore giuridico in un Paese straniero, non assumendo alcuna rilevanza la eventuale traduzione in italiano e, pertanto, non è idonea a giustificare l’assenza perché non è certificata tanto la provenienza dell’atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, quanto la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.
Per questo motivo, Gli Ermellini hanno ritenuto di cassare la sentenza della corte d’appello di Firenze 451/2019.
Certificazione medica estera: valida se emessa con Apostilla.

