Inammissibilità della prova testimoniale nel licenziamento. La recentissima ordinanza della corte di Cassazione 8 settembre del 2022 n. 26532 tratta del divieto della prova testimoniale nell’ambito del licenziamento.
Per dirimere la questione bisogna far riferimento alla disciplina del licenziamento: sino dagli anni ’90 del secolo scorso con la l. n. 108 art 2 si prevede che il licenziamento sia un atto unilaterale con forma scritta ad substantiam. Questo indirizzo è stato confermato dalla l. 28 giugno n. 92 del 2012 e il Dl. 14 settembre n.151 del 2015.
La forma scritta ad substantiam ha lo scopo di tutelare il lavoratore da possibili volontà arbitraria del dante causa.
Queste tipologie di documenti possono essere provati unicamente con prova scritta come previsto dall’art 2725. La prova testimoniale, in tal caso, può essere accettata solo nel caso in cui il documento sia stato sottratto, distrutto o perduto (art 2724 n. 3). Detto ciò, il lavoratore potrà essere licenziato in forma orale solo nel caso in cui si rifiuti di accettare fisicamente la lettera di licenziamento, ma nel caso in questione è controverso anche l’esistenza dell’atto scritto nel momento dell’allontanamento della dipendente dall’impresa. In più, non essendo stata richiesta la circostanza ex art 2724 c.c., la prova testimoniale risulta essere inutilizzabile e il licenziamento è nullo.
Inammissibilità della prova testimoniale nel licenziamento.

