Licenziata la lavoratrice che decide di non sottoporsi a visita medica. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22094 del 13 luglio 2022, ha stabilito che è legittimo il licenziamento di una dipendente che rifiuta di sottoporsi a visita medica sul luogo di lavoro, anche nel caso in cui tale comportamento sia conseguenza di un presunto demansionamento, successivo alla nuova attività assegnata.
Secondo i giudici la visita medica di idoneità in caso di mutamento delle mansioni è prescritta per legge e la richiesta, da parte del datore di lavoro, di sottoposizione a controllo prima dell’assegnazione alle nuove attività rappresenta un adempimento dovuto. Per la sentenza, in questi casi, i dipendenti non possono rifiutare di sottoporsi alla visita medica con l’obiettivo di contrastare un possibile ed eventuale demansionamento.
Nel caso analizzato, quindi la condotta del datore è conforme alle prescrizioni imposte dalla legge per la tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell’assolvimento delle mansioni loro assegnate e, dal lato della lavoratrice, questa avrebbe potuto impugnare un eventuale esito della visita, se non condiviso, e l’illegittimo demansionamento, davanti agli organi competenti.
Sulla base di ciò, i giudici di legittimità, concordi con la valutazione operata in sede di appello, hanno ritenuto idonei gli elementi costitutivi la giusta causa di licenziamento ed hanno dichiarato la legittimità del recesso irrogatole.
Licenziata la lavoratrice che decide di non sottoporsi a visita medica

