Corte di Cassazione: valutazione del giudice e licenziamento. La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 17288 del 27 maggio 2022, affronta la tematica delle condotte che, secondo le disposizioni del contratto collettivo, sarebbero passibili di licenziamento.
Gli Ermellini, nello specifico caso in questione, si soffermano sull’autonoma valutazione del giudice in merito alla compromissione del vincolo fiduciario per le condotte tenute.
Tale esame di idoneità, infatti, non risulterebbe precluso per il semplice fatto di poter ricondurre l’addebito a delle disposizioni contrattuali che consentono il licenziamento.
Di seguito alcuni passaggi salienti del provvedimento:
“(…) Occorre premettere che nell’ambito dei rapporti tra previsioni della contrattazione collettiva e fatti posti a fondamento di licenziamenti ontologicamente disciplinari la consolidata giurisprudenza di questa Corte esclude che le previsioni collettive si configurino quale fonte vincolante in senso sfavorevole al dipendente; la esistenza di una nozione legale di giusta causa (e di giustificato motivo soggettivo) comporta che il giudizio di gravita’ e proporzionalita’ della condotta rientri nell’attivita’ sussuntiva e valutativa del giudice di merito (…)
(…)Le previsioni dei contratti collettivi hanno, infatti, valenza esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneita’ delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite, nello specifico insussistente, che non puo’ essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione piu’ grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione (…)”.
Corte di Cassazione: valutazione del giudice e licenziamento

