Inps: ammortizzatori sociali – importo massimo dei trattamenti per l’anno 2022. L’INPS, con il messaggio n. 1282/2022, diffuso in data 27/03/2022, ha reso noti gli aggiornamenti relativi agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di integrazione salariale inerenti all’anno 2022, fornendo indicazioni operative in merito alla gestione del massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale.
Il sopracitato messaggio ha specificato che è possibile applicare il massimale unico per le integrazioni salariali, introdotto dalla riforma degli ammortizzatori sociali (legge 30 dicembre 2021, n. 234,come integrata dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4), anche per gli eventi avviati nel 2021 ma protrattisi nel 2022, anche se limitatamente ai periodi che si collocano da gennaio in poi. Quindi, con il messaggio in commento, l’Istituto Previdenziale estende il beneficio di applicazione del tetto più ampio anche agli eventi iniziati nel 2021 e continuati nell’attuale anno in corso. Tale agevolazione riguarda solamente i periodi di sospensione totale o parziale del lavoro relativi all’anno corrente e sempre a condizione che gli stessi vengano liquidati nell’anno 2022. Per tali periodi, si applicherà quindi il massimale unico, introdotto dalla riforma, con il valore reso noto dalla circolare n. 26 del 2022. Si viene così a superare la precedente logica secondo la quale il nuovo massimale sarebbe stato operativo solamente per i trattamenti avviati a partire dal gennaio 2022.
Inoltre, il messaggio n. 1282/2022, specifica una durata massima dell’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a decorrere dal 1° gennaio 2022, pari a 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, hanno occupato in media fino a cinque dipendenti; e pari a ventisei settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente più di cinque dipendenti.

