Cassazione: presupposti per il trasferimento del dipendente. La Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 32506 Sez. Lav. 8 novembre 2021, si pronuncia in merito ai presupposti richiesti per il trasferimento di un dipendente e la sua legittimità.
La Suprema Corte, osserva preliminarmente che l’art. 2103 c.c. richiede, quale unico presupposto di legittimità del trasferimento del dipendente, la sussistenza di «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive». Da ciò ne consegue che – secondo la Cassazione – il controllo giudiziale resta circoscritto all’accertamento del nesso di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le predette ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l’idoneità o inevitabilità. Per la sentenza, dunque, non è neppure ravvisabile un onere del datore – analogo a quello, invece, sussistente in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro – di provare l’inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria in altra collocazione.
Cassazione: presupposti per il trasferimento del dipendente

