Nullità del licenziamento ritorsivo. “Il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è – come è noto – un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l’unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 2 comma, 1345 e 1324 c.c.”
Il licenziamento ritorsivo, può essere nullo. Ciò avviene, secondo quanto rilevato dal Tribunale di Milano (sezione civile, settore lavoro, 18 novembre 2021, n. 2798), quando la ritorsione, diretta o indiretta che sia e comunque illecita, sia l’unico motivo ad aver determinato il recesso datoriale.
In ogni specifico caso, bisognerà comprendere quando ci si trovi di fronte a un provvedimento espulsivo con natura ritorsiva.
L’intento di rappresaglia sarà più evidente nei casi in cu il datore di lavoro non sia in grado di introdurre elementi idonei a dimostrare i fatti contestati.
A tale ultimo proposito, il tribunale di Milano ha ricordato che, secondo un condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è posto, dall’articolo 5 della legge 604/1966, inderogabilmente a carico del datore di lavoro e che tale inderogabilità implica, che il giudice non può, in proposito, avvalersi del criterio empirico di vicinanza della fonte di prova.
Nullità del licenziamento ritorsivo

