Cassazione: utilizzabili le informazioni recuperate dal pc di un ex dipendente. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33809 del 12 novembre 2021, tratta del bilanciamento tra il diritto di difesa e la tutela della riservatezza.
Un dirigente si dimetteva e riconsegnava il pc di proprietà aziendale formattato (ovvero senza alcun dato). Il datore di lavoro incaricava un perito di tentare il recupero del maggior numero di informazioni. L’operazione dava esito positivo ed emergevano, una serie di reiterate condotte infedeli (e potenzialmente illecite).
La società agiva quindi in giudizio per ottenere dal dirigente il risarcimento del danno per le condotte e i comportamenti emersi nelle conversazioni recuperate e per la perdita di dati presenti sul pc aziendale, parte integrante del patrimonio societario.
la Corte di Cassazione ha affermato che i dati contenuti nel pc aziendale sono, a tutti gli effetti, patrimonio aziendale. Ciò significa che la loro sottrazione implica una condotta disciplinarmente rilevante con commissione di illeciti civili e penali tali da condurre, legittimamente, ad una richiesta di risarcimento dei danni, pur se per l’ acquisizione dei dati il datore abbia posto in essere comportamenti non propriamente inquadrabili nella previsione dell’art. 4 della legge n. 300/1970. Secondo gli Ermellini si tratta di un legittimo controllo difensivo perché intervenuto dopo la cessazione del rapporto di lavoro e comunque dopo la commissione del fatto lesivo. Pertanto, non si applicherebbero «le garanzie ivi [nell’art. 4 cit., ndr] previste».
Cassazione: utilizzabili le informazioni recuperate dal pc di un ex dipendente

