Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza luglio 2021. Nella sezione “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in data 22 ottobre 2021, è stato pubblicato il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 187/2021 del 23 settembre 2021 concernente la rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2021, adottato sulla base della deliberazione n. 204 del Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 20 luglio 2021.
Con il suddetto Decreto vengono confermati, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti dal 1° luglio 2020.
Al riguardo si precisa che la legge di stabilità 2016 ha disposto che a decorrere dal 1° luglio di ogni anno gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico erogati dall’INAIL sono rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata rispetto all’anno solare.
Tale variazione, accertata dall’Istat, è risultata per il 2021 pari a -0,3%. Tuttavia l’art. 1 comma 287, della legge 208/2015 ( legge di stabilità 2016), ha disposto che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può risultare inferiore a zero. Pertanto sono confermati, con decorrenza luglio 2021, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti dal 1° luglio 2020.