Licenziamento per giusta causa anche durante il comporto. La Corte di Cassazione mediante ordinanza n. 26709 si è soffermata a fornire dei chiarimenti relativi alla distinzione tra licenziamento per superamento del periodo di comporto e licenziamento per giusta causa.
I fatti oggetto di discussione riguardano un lavoratore assente per malattia; quest’ultimo svolgeva durante l’assenza una diversa attività lavorativa. Tale comportamento risulta in contrasto con i doveri generali di correttezza e buona fede oltre che con gli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto, come ricordato in sede di giudizio, è oggetto di disciplina speciale che prevale su quella connessa al licenziamento individuale e su quella di cui agli articoli 1256 e 1464 del codice civile
Se da un lato infatti il superamento del periodo di tollerabilità dell’assenza del lavoratore legittima da solo il recesso del datore di lavoro senza che siano necessarie valutazioni aggiuntive, dall’altro si evidenzia come la ratio posta alla base del licenziamento per giusta causa sia del tutto diversa.
La Corte sostiene che essendo il licenziamento per giusta causa connesso alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede, proprio per la sua diversa natura, può essere intimato anche durante l’assenza per malattia e in vigenza del periodo di comporto se, come accade in caso di fraudolenta simulazione di uno stato morboso, non possano che ritenersi integrati i suoi presupposti di legittimità.
Licenziamento per giusta causa anche durante il comporto

