Formazione sulla sicurezza possibile a distanza, ma senza posticipazione. Viste le continue modifiche alla disciplina emergenziale, non pochi sono gli aspetti critici che si vengono via via a creare in relazione alla gestione del rapporto di lavoro per imprese e professionisti.
Uno dei temi più caldi, che più sta generando incertezze, è quello relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori disciplinato dal Dlgs 81/2008 ,oltre che da altre norme in materia.
Tra i quesiti più ricorrenti in materia troviamo:
1) a settembre in vista della ripresa a pieno regime delle attività, sarà ancora possibile ricorrere alla formazione a distanza (FAD)?
2) In virtù della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, sarà possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l’aggiornamento?
Sul primo punto, l’attuale disciplina prevede che a determinate condizioni è consentito lo svolgimento in presenza dei corsi di formazione suddetti; riferimento principale è la documentazione Inail relativa al “documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. In aggiunta non devono essere dimenticate le specifiche linee guida per i corsi di formazione indicate in data 28 maggio 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Tutto ciò premesso, non si esclude la possibilità di continuare ad effettuare formazione in modalità Fad; il protocollo nazionale del 6 aprile 2021 afferma che “è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto”.
Ciò che deve essere precisato, anche e soprattutto in forza delle FAQ del Ministero del Lavoro, in relazione alla formazione a distanza è che questa deve avvenire in modalità sincrona, cosi da “garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti”.
In merito al punto 2 sembra debba essere esclusa la possibilità di posticipare i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e nemmeno quelli di aggiornamento. Tale fatto non è infatti previsto dal protocollo Nazionale del 6 aprile, a differenza di quanto era espressamente previsto dai precedenti del 14 marzo e 24 aprile 2020.
Formazione sulla sicurezza possibile a distanza, ma senza posticipazione

