INPS: garanzia fideiussoria e esodo dei lavoratori. L’Inps con il messaggio n. 1797/2021 fornisce alcune precisazioni operative in merito alla garanzia fideiussoria che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione, previsto dall’art. 4 della L. 92/2012.
La legge dispone che per accedere alla prestazione di esodo il datore di lavoro deve presentare all’Inps una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dello stesso, avente ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
Si chiarisce che nella redazione dello schema di contratto di fideiussione le date di “Scadenza Ultima” e “Scadenza Finale” non devono essere indicate in quanto le stesse vengono calcolate d’ufficio dall’Istituto.
Qualora venissero valorizzate le Strutture territoriali dell’Istituto richiederanno alle aziende esodanti e alle banche integrazioni e modifiche alla fideiussione con conseguenti ritardi nella conferma della validità della garanzia.
Si ricorda, inoltre, che il contratto di fideiussione bancaria per l’accesso alla prestazione in oggetto dovrà essere compilato secondo lo schema allegato al messaggio Inps n. 216/2016.
Fonte: Inps
INPS: garanzia fideiussoria e esodo dei lavoratori

