Cassazione: pagamento delle tasse nel luogo dove si lavora. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 9725/2021 ha accolto il ricorso di un lavoratore, il quale lavorando in Germania per 183 giorni ed avendo la residenza in Italia aveva provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi e al pagamento delle imposte in Germania.
La decisione nasce dal ricorso presentato da un lavoratore, il quale aveva ricevuto un avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate rilevando un reddito imponibile di un certo valore nonostante l’omessa dichiarazione dei redditi da parte dello stesso. In seguito, il ricorrente aveva proceduto a chiarire che di aver soggiornato e svolto attività di lavoro dipendente per 183 giorni in Germania e aveva di conseguenza presentato la dichiarazione dei redditi e pagato le imposte, in virtù del divieto di doppia imposizione.
Al riguardo la Corte di Cassazione afferma che l’articolo 15 della Convenzione tra Itali e Germania in materia di contrasto alle doppie imposizioni e prevenzione all’evasioni fiscale prevede che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è qui svolta le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
La Corte afferma che le convenzioni stipulate tra Stati rivestono carattere di specialità rispetto alle corrispondenti nome nazionali e quindi prevalgono su queste ultime. Ciò premesso, l’art. 15 della Convenzione tra Italia e Repubblica Federale di Germani è chiaro nell’ancorare la potestà impositiva allo Stato di residenza se coincidente con quello in cui il lavoro viene esercitato.
Pertanto, viene accolto il ricorso del contribuente avendo correttamente presentato la dichiarazione dei redditi e versato le imposte in Germania.
Cassazione: pagamento delle tasse nel luogo dove si lavora

