Smart working e congedi. Con il decreto-legge n. 30/2021 vengono reintrodotte alcune misure per contenere la diffusione del virus COVID-19 in particolar modo per i lavoratori dipendenti, genitori di figli minori di 16 anni, la possibilità di ricorrere allo smart working, qualora la prestazione lo consenta, o al congedo indennizzato.
Fino al prossimo 30 giugno i lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, hanno il diritto di poter svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per un periodo corrispondente alla sospensione della didattica a distanza, dell’infezione da Covid-19 del minore o per la durata del periodo di quarantena del figlio disposta dalla ASL.
Nel caso in cui non sia possibile svolgere la prestazione in modalità agile i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, possono beneficiare di un congedo indennizzato dall’Inps al 50% della retribuzione.
Lo stesso diritto di astensione viene riconosciuto ai genitori con figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione della didattica in presenza o ospiti di strutture di carattere assistenziali per i quali sia stata disposta la chiusura.
I genitori lavoratori dipendenti di figli di età compresa tra i 14 anni e i 16 anni possono assentarsi dal lavoro senza diritto alla retribuzione né alla contribuzione figurativa ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro e divieto di licenziamento per il periodo corrispondente alla sospensione della didattica in presenza, la durata dell’infezione da Covid o della quarantena disposta dalla ASL.
Il decreto in questione prevede, inoltre, la possibilità per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano usufruito a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021 dei congedi di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 151/2001 durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza, di durata dell’infezione, di durata della quarantena del figlio possono essere convertiti su domanda nel congedo sopra menzionato.
Fonte: Inps
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