INL: stagionalità e contratti a termine. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene per chiarire alcuni aspetti sollevati dalle associazioni di settore in merito alla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
In particolare, i quesiti riguardano i due punti di seguito specificati:
- La conferma della circostanza secondo cui le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore;
- La possibilità di concludere per le imprese turistiche contratti a tempo indeterminato nel caso in cui, nell’anno solare, abbiano un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi ai sensi del D.P.R. n. 1525/1963.
Con riferimento al primo punto, l’Ispettorato richiama alcuni interpelli del Ministero in materia (es. n. 15/2016 e n. 6/2019) secondo cui il rinvio operato dal comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. . 81/2015 al D.P.R. n. 1525/1963 avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto ministeriale e non anche nelle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva a cui è affidata la possibilità di integrare il quadro normativo. Pertanto, è confermata la possibilità per i CCNL di settore di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle individuate dal D.P.R. n. 1525/1963 alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro a termine, come gli artt. 19, comma 2, 21, comma 1 e 2, e 23, comma 2 del D.Lgs n. 81/2015.
Infine, per quanto riguarda il secondo punto non si ravvisano criticità nella stipulazione di contratti a tempo indeterminato per le imprese turistiche stagionali e non si ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale dell’attività. Questo in ragione della necessità per tali imprese di svolgere un’attività programmatoria o preparatoria nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.
Fonte: INL
INL: stagionalità e contratti a termine

