Riconoscimento delle ferie se il dipendente viene licenziato e reintegrato. Secondo una sentenza della Corte Europea di giustizia (cause riunite C-762/18 e C-37/19), nel periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione il dipendente matura il diritto alla ferie o al pagamento della relativa indennità sostitutiva in caso non sia possibile fuirne.
A tale disposto si è ispirata una Sentenza della Corte di Cassazione in merito alla vicenda di una dipendente che era stata licenziata, successivamente la decisione venne dichiarata nulla. La lavoratrice ha quindi chiesto il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie, dei permessi e delle festività maturate di cui non ha potuto beneficiare nel periodo tra il recesso e la reintegra.
La Suprema Corte, ha dichiarato che poiché la direttiva 2003/88 non permette agli stati membri la possibilità di precludere la nascita del diritto alle ferie retribuite ovvero di prevedere che tale diritto di un lavoratore al quale è stato impedito di esercitarlo si estingua allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riposo fissato dal diritto nazionale, la Corte di giustizia ha equiparato tale diritto a quello di una sopraggiunta inabilità al lavoro per malattia e quindi il lasso di tempo tra la cessazione e il ritorno sul luogo di lavoro deve essere equiparato ad un periodo di lavoro effettivo ai fini della maturazione delle ferie.
Riconoscimento delle ferie se il dipendente viene licenziato e reintegrato

