Licenziamento economico: obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente. Recentemente la Corte Costituzionale ha esaminato una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna relativa all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, cosi come modificato dalla cosiddetta Legge Fornero (Legge n. 92 del 2012), là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo.
Qualora il fatto sia insussistente, afferma la Corte, si ritiene illegittima la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa.
Nell’ipotesi di licenziamento per giusta causa è, infatti, previsto l’obbligo della reintegra mentre nel caso di licenziamento economico viene lasciata discrezionalità al giudice sulla scelta tra la reintegra stessa e la corresponsione di un’indennità.
Licenziamento economico: obbligatoria la reintegra se il fatto è manifestamente insussistente

