Licenziamenti e aspetti contributivi

Licenziamenti e aspetti contributivi. L’Inps con il messaggio n. 528/2021 fornisce i chiarimenti in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di revoca di licenziamento.

In particolare, il DL 104/2020 dispone che l’interruzione del rapporto di lavoro può avvenire a seguito di una risoluzione consensuale mediante un accordo collettivo aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Le interruzioni di questo tipo dovranno essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice di cessazione “2A” avente il significato di “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

Il comma 3 dell’articolo 14 del DL 104/2020 e il comma 311 dell’art. 1 della legge 178/2020 dispongono che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro viene comunque riconosciuto al lavoratore licenziato l’indennità NASpI, pertanto, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione.

Per la misura del contributo e il computo dell’anzianità lavorativa bisogna fare riferimento alla circolare n. 40/2020 e il contributo deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la fine del rapporto del lavoro.

Per le cessazioni avvenute precedentemente a tale messaggio Inps il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro e non oltre la denuncia mensile di marzo 2021.

In caso di revoca di licenziamento effettuata nel periodo 15 agosto-13 ottobre 2020 il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso dalla data del licenziamento a quello della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale al termine del quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi per il datore di lavoro.

Durante il trattamento di integrazione salariale restano a carico del datore di lavoro le quote TFR, pertanto, coloro che sono soggetti alla disciplina del fondo di Tesoreria dovranno procedere al versamento anche delle quote maturate dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale.

A seguito della revoca non sarà dovuto il ticket di licenziamento, di conseguenza, coloro che abbiano già provveduto al pagamento dello stesso avranno diritto al recupero dell’importa mediante regolarizzazione.

Fonte: Inps

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