Tutele lavoratori in quarantena e soggetti fragili. L’Inps con il messaggio n. 171/2021 riporta le novità introdotte dalla legge di Bilancio, n. 178/2020, in merito alle tutele previste per i lavoratori del settore privato sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva e/o permanenza domiciliare e nei confronti dei lavoratori considerati soggetti “fragili”.
In particolare, la legge di Bilancio ha previsto che, per i lavoratori del settore privato posti in quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, la tutela previdenziale venga riconosciuta dall’Istituto senza la necessità da parte del medico curante di indicare nel certificato gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena stessa. L’inserimento di tali estremi erano obbligatori per l’anno 2020, mentre, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 178/2020 non dovranno più essere inseriti a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Altra novità della Legge di Bilancio riguarda i lavoratori, sia pubblici che privati, c.d. “fragili” ai quali si riconosce un ulteriore periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 (cfr. articolo 1, comma 248, l. n. 178/2020).
La tutela in questione consiste nell’equiparazione dei periodi di assenza dall’attività lavorativa a ricovero ospedaliero nei confronti dei lavoratori in possesso di certificazione medica riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione attestante la disabilità grave oppure della condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche o svolgimenti di terapie salvavita accertate dai medici legali delle ASL.
Tale equiparazione comporta il riconoscimento del trattamento economico e della relativa contribuzione figurativa entro il periodo massimo assistibile.
Inoltre, si fa presente che la previsione di cui al comma 2-bis del decreto-legge n. 18/2020 viene estesa fino al 28 febbraio 2021 prevedendo la possibilità per i lavoratori fragili di prestare l’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.
Fonte: Inps
Tutele lavoratori in quarantena e soggetti fragili

