Sospeso obbligo assunzioni disabili per le aziende in cig. Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 19/2020 interviene per chiarire l’ambito di applicabilità della sospensione degli obblighi di assunzione delle persone con disabilità di cui all’art. 3 comma 5 della legge n. 68/1999 nei confronti delle aziende che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, in deroga, del fondo di integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale legati all’emergenza epidemilogica da COVID-19.
La sospensione degli obblighi di assunzione delle persone disabili opera in favore di imprese che si trovino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione e procedure concorsuali che determinato il ricorso alla cassa integrazione straordinaria.
Inoltre, è stata riconosciuta nei casi di ricorso al fondo di solidarietà del settore del credito e del credito cooperativo, di imprese che assumono percettori di sostegno al reddito e di coloro che richiedono la cassa integrazione in deroga o che ricorrono al contratto di solidarietà e nelle ipotesi di accorsi e procedure di incentivo all’esodo.
Di conseguenza, il Ministero chiarisce che l’obbligo in questione è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per Emergenza Covid-19 relativamente all’attività lavorativa sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale esiste l’unità produttiva interessata in caso di CIGS, CIGD o alla quantità di orario ridotto in proporzione.
Una volta conclusasi la situazione di crisi e l’utilizzo degli strumenti di cassa integrazione dovuti all’emergenza in corso sorgerà nuovamente l’obbligo per il datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi di collocamento mirato territorialmente competente.
Fonte: Ministero del Lavoro
Sospeso obbligo assunzioni disabili per le aziende in cig.

