Nota INL: deroghe per i contratti di prossimità. Con la nota n. 1156/2020, L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce la procedura da adottare in caso di istanza agli Ispettorati territoriali di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita, con particolare riferimento ai casi in cui ci sia una deroga ai requisiti previsti dalla normativa vigente riguardante i contratti di prossimità stipulati ex art. 8 del D.L. n. 138/2011.
In questi casi l’Ispettorato deve occuparsi esclusivamente della verifica del contenuto del contratto e della genuinità del consenso del lavoratore.
Tuttavia, nel caso in cui ci sia la violazione di norme imperative, non sarà possibile ricorrere a tale procedura.
La deroga, nel caso in esame, è giustificata dalla regolamentazione contenuta nei contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011.
Di conseguenza, laddove i contratti di prossimità posti a fondamento di tali deroghe siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dal citato art. 8, gli stessi non potranno produrre effetti e pertanto non sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 in applicazione dei citati contratti di prossimità.
Fonte: INL
Nota INL: deroghe per i contratti di prossimità

