Congedo parentale e lavoratori turnisti. Il Ministero del Lavoro con la Nota n. 12026/2020 fornisce chiarimenti in merito all’indennizzabilità del congedo parentale richiesto da un lavoratore turnista nei giorni ricadenti di domenica o altro festivo quando, secondo la programmazione dei turni effettuata dal datore di lavoro, avrebbe dovuto prestare l’attività lavorativa.
Il chiarimento nasce dalla richiesta avanzata da una sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro concernente il caso di una impresa la quale non aveva proceduto ad indennizzare l’operaio turnista che aveva usufruito del congedo parentale nella giornata della domenica, poiché appunto riferita ad una giornata festiva.
Al riguardo l’Ispettorato ha correttamente richiamato la circolare Inps n. 41/2006 con la quale si riconosce l’indennizzabilità del congedo parentale per tutte le giornate in cui si effettua la prestazione lavorativa, ad eccezione delle pause contrattuali.
Il Ministero del lavoro condivide l’orientamento dell’Ispettorato del Lavoro e richiama anche la sentenza della Cassazione n. 6742/2012 con cui si afferma che nel caso in cui il beneficiario decida di optare per la fruizione frazionata del congedo parentale l’indennizzo è dovuto in tutti i casi in cui in base alla programmazione dei turni aziendali, la domenica risulti come giornata lavorativa, sarà invece escluso quando la richiesta di fruizione del congedo ricada nel giorno in cui cade il riposo settimanale.
Congedo parentale e lavoratori turnisti

