Precisazioni circa il contratto di espansione e integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione oraria

Precisazioni circa il contratto di espansione e integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione oraria. L’INPS con la circolare n. 143/2020 ha precisato alcuni aspetti circa l’obbligo contributivo del datore di lavoro riguardo i contratti di espansione ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs. n. 148/2015 e l’integrazione salariale straordinaria relativa alla riduzione oraria.

L’articolo 26-quarter del decreto-legge n.34/2019 ha modificato l’articolo 41 del decreto legislativo n.148/2015 introducendo, in via sperimentale per gli anni 2019-2020, il contratto di espansione.

È previsto che le imprese, con un organico superiore alla 1000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie, se volessero avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione.

Nello specifico, per i lavoratori già in organico, il contratto deve indicare la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5 dell’articolo 41.

Quindi, per tutti quei lavoratori che non possono accedere allo scivolo pensionistico, per garantire loro un’opportuna attività formativa, l’impresa può optare per riduzioni orarie tutelabili attraverso i trattamenti di integrazioni salariali.

Infine, con la circolare n.98/2020, pubblicata d’intesa con il Ministero del lavoro, sono stati illustrate le operazioni circa l’applicazione dell’integrazione salariale prevista dal comma 7 dell’articolo 41 e le prassi che il datore deve adottare.

In particolar modo, per le integrazioni salariali di cui all’articolo 41, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.

Il datore di lavoro potrà quindi procedere al recupero degli importi eventualmente già versati con le modalità che sono esplicate nella presente circolare.

Restano ferme, al contrario, le disposizioni in materia di decadenza previste dall’articolo 7 del d.lgs. n.148/2015 e le indicazioni della circolare 98/2020 circa gli aspetti legati all’ambito di applicazione dell’intervento CIGS.

Fonte: INPS

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